Regolamento sezionale - Sezione Alpini Treviso

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Regolamento sezionale

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REGOLAMENTO SEZIONALE
Aggiornato al 19 gennaio 2021
Approvato dal Consiglio Sezionale il 31 gennaio 2020
Approvato dall'Assemblea dei Delegati l 25 giugno 2020
Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 15 gennaio 2021
INDICE


ASSEMBLEA DEI DELEGATI DI SEZIONE

PRESIDENTE DELLA SEZIONE

COMITATO DI PRESIDENZA

CONSIGLIO DIRETTIVO

COMMISSIONE ELETTORALE

DISPOSIZIONI FINALI

Allegato "A" - Suddivisione del territorio della Seizone in 20 Raggruppamenti
Allegato "B" - Regolamento per l'assegnazione dei Raduni sezionali e delle Riunioni dei Capigruppo
Allegato "C" - Regolamento per l'assegnazione del Disco sezionale, degli striscioni, delle Bandiere e partecipazione delle Fanfare alle Adunate nazionali e Raduni del 3° Raggruppamento
Allegato "1": Regolamento per la gestione del periodico "Fameja Alpina"
Allegato "2": Regolamento dell'Unità Sezionale di Protezione Civile
Allegato "3": Regolamento del Centro Studi Sezionale



Art. 1 - GENERALITA'

  1. La Sezione di Treviso dell'Associazione Nazionale Alpini, costituita nell'ottobre dell'anno 1921, ha sede in Treviso; la Sezione ha il compito di realizzare direttamente e attraverso i suoi Gruppi la vita dell'Associazione Nazionale nella sue varie manifestazioni, secondo gli scopi dell'A.N.A. indicati nell'art. 2 dello Statuto Nazionale.


Art. 2  - EMBLEMI

  1. L'emblema ufficiale della Sezione è il vessillo mentre quello dei Gruppi è il Gagliardetto; gli emblemi sono rispettivamente conformi ai modelli di cui agli allegati 2 e 3 dell'art. 3 dello Statuto Nazionale.
    L'intervento a manifestazioni da parte del Vessillo, come previsto dall'art. 4 del Regolamento Nazionale è deciso di volta in volta dal Presidente e/o dal Consiglio Sezionale. Per quanto riguarda il Gagliardetto dal Capogruppo.
  2. E' fatto obbligo alla Sezione ed ai Gruppi di avere cura che il Vessillo ed i Gagliardetti siano portati in pubblico con dignità, e che al loro passaggio vengano salutati militarmente.
  3. Il Vessillo viene scortato dal Presidente o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vicario, dal Vice Presidente o da un Consigliere Sezionale.
  4. Il Presidente nomina l'Alfiere Sezionale e uno o più sostituti di anno in anno per le manifestaizoni di carattere Sezionale e sovra-sezionale.


Art. 3 - AMMISISONE A SOCI

  1. L'ammissione dei nuovi Soci, su presentazione del Capogruppo è deliberata dal C.D.S., dopo il parere della Giunta di Scrutinio ed in conformità alle norme stabilite dall'art. 4 dello Statuto Nazionale e dagli artt. 6 e 7 del Regolamento Nazionale.
  2. Il Socio può presentare al suo Capogruppo, che informerà la Sezione, dichiaraizone di rinuncia a far parte dell'A.N.A. o di passaggio ad altra Sezione o Gruppo, ma non ha diritto in alcun caso alla restituzione, totale o parziale, della quota associativa pagata.
  3. Il Socio che cambia residenza ha l'obbligo di comunicare quanto prima il nuovo indirizzo al proprio Capogruppo che ne dà immediata notizia allla Sezione per gli opportuni aggiornamenti dei tabulati.


Art. 4 - QUOTA ASSOCIATIVA

  1. I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annua che viene determinata dall'Assemblea dei delegati di Sezione. Il pagamento di tale quota viene fatto ai Gruppi:
    1. dai nuovi Soci al momento della loro ammissione
    2. dai Soci già iscritti entro il 28 febbraio di ogni anno.
  2. I Soci sono altresì tenuti a pagare la quota supplementare che l'Assemblea di ogni Gruppo riterrà di fissare di anno in anno a proprio favore, e a valere dall'anno sociale successivo entro il termine pure fissato dall'Assemblea stessa.
  3. Il Socio che non abbia pagato nei termini suddetti la quota per l'anno in corso è considerato in mora e viene sospeso ad ogni effetto finchè non si sia messo in regola.
  4. Qualora la quota non venga pagata entro il 30 del mese di settembre dell'anno in corso, l'iscritto perde la qualità di Socio (Art. 9 Statuto nazionale).


Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI

  1. Tutti i Soci hanno diritto a frequentare i locali sociali della propria Sezione e quelli dei Gruppi della Sezione stessa durante l'orario di apertura. In tali locali i Soci sono considerati graditi ospiti. Nei locali della Sezione è severamente vietato l'ingresso e l'uso ai soggetti non autorizzati
  2. I Soci hanno inoltre tutti i diritti e doveri previsti dagli articoli 8 e 8/bis dello Statuto nazionale.


Art. 6 - AGGREGATI

  1. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento Nazionale, ciascun Gruppo può accogliere gli Aggregati, da scegliere, preferibilmente, fra i familiari dei Soci o dei Caduti Alpini, o fra persone particolarmente benemerite per l'attività svolta a vantaggio della Sezione o del Gruppo e che condividano le finalità dell'A..N.A.
  2. Gli Aggregati, che devono essere presentati da due Soci ordinari di cui uno deve essere il Capogruppo, vengono gestiti direttamente dai Gruppi.


Art. 7 - AMICI DEGLI ALPINI

  1. L'Aggregato, dopo due anni di iscrizione, durante i quali dovrà aver prestato fattiva collaborazione ad una qualunque delle diverse attività associative, su proposta di due Soci ordinari presentata alla Sezione attraveso il Gruppo, potrà ottenere la qualifica di "Amico degli Alpini".
  2. Gli Amici possono fregiarsi dei simboli appositamente predisposti ed approvati dalla Sede Nazionale e potranno sfilare con l'apposito copricapo (berretto norvegese) con relativo fregio:
    1. Alle adunate nazionali con la Sezione di Treviso, in coda al blocco sezionale
    2. Ai raduni sezionali e alle feste di Gruppo con le modalità che saranno indicate dai Cerimonieri sezionali.
  3. Il Gruppo, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione con gli Aggregati o Amici dovesse venir meno, potrà proporre la revoca dell'iscrizione di "Aggregato" o "Amico" alla Sezione che, in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del C.D.S., l'accetta e la formalizza.
  4. Gli Aggregati e gli Amici degli Alpini:
    1. non possono avere la tessera sociale ordinaria dell'A.N.A.;
    2. non possono portare il cappello alpino o fregiarsi del distintivo sociale ordinario;
    3. non hanno diritto di voto attivo e passivo;
    4. non possono accedere a cariche elettive.
  5. Gli Aggregari e gli Amici devono versare al Gruppo la quota annuale d'iscrizione all'A.N.A., stabilita di anno in anno, con diritto di ricevere i giornali periodici associativi e di frequentare la sede sociale.


Art. 8 - TESSERAMENTO

  1. Entro il 28 febbraio di ogni anno solare i Gruppi dovranno versare l'importo delle quote sociali e consegnare alla Segreteria Sezionale l'elenco dei Soci Ordinari, degli Aggregati e degli Amici degli Alpini in regola con il pagamento della relativa quota sociale stabilita dall'Assemblea Sezionale dei Delegati.
  2. Oltre a quanto previsto dagli artt, 4 e 5 del Regolamento Sezionale i Gruppi verseranno entro il 15 settembre le quote sociali dei nuovi Soci e consegneranno alla segreteria Sezionale l'ultimo elenco e gli ultimi bollini dei Soci Alpini, degli Amici  e degli Aggregati.
  3. Ogni iscritto perde la propria qualità al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9 dello Statuto Nazionale.


Art. 9  - ORGANI DELLA SEZIONE

  1. Gli Organi della Sezione sono:
    1. L'Assemblea dei Delegati;
    2. Il Presidente;
    3. Il Consiglio Direttivo;
    4. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
    5. La Giunta di Scrutinio.
  2. Le cariche elettive hanno durata triennale con possibilità di rielezione per un solo secondo triennio consecutivo a conclusione dei quali per essere rieletto alla stessa carica, si dovrà attendere obbligatoriamente un triennio.
  3. Il Presidente, i Consiglieri, i Revisori dei Conti ed i componenti la Giunta di Scrutinio, se rieleggibili, devono comunicare al C.D.S., con lettera che deve pervenire alla Segreteria sezionale entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato, l'eventuale rinuncia alla facoltà di essere rieletti.


ASSEMBLEA DEI DELEGATI DI SEZIONE

Art. 10  - CONVOCAZIONE

  1. L'Assemblea dei Delegati di Sezione rappresenta l'universalità dei Soci della Sezione e si riunisce almeno una volta all'anno preferibilmente in un giorno festivo a Treviso o in altra località della circoscrizione sezionale:
    1. in sede ordinaria tra il 1° febbraio e il 15 marzo convocata dal Presidente della Sezione;
    2. in sede straordinaria quando il Presidente e/o il C.D.S. lo giudichino necessario, o su richiesta dei Revisori dei Conti, oppure una richiesta scritta sia fatta da un numero di Delegati che rappresenti almeno un quinto dei Soci con l'indicazione specifica degli argomenti da porre all'O.d.G.
  2. Il Presidente Sezionale convoca l'Assemblea dei Delegati in sede straordinaria entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
  3. Se entro tale termine non fosse effettuata l'Assemblea questa viene convocata entro altri 60 giorni dal C.D.N. su richiesta degli interessati con la presenza del Consigliere Nazionale di riferimento.
  4. Della convocazione dell'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria, sarà dato avviso ai Capigruppo da parte del Presidente della Sezione con almeno 15 giorni di preavviso comunicando gli argomenti posti all'ordine del giorno.
  5. L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora il numero dei Delegati presenti o rappresentati, sia almeno la metà più uno dei Delegati spettanti complessivamente ai Gruppi della Sezione, ed in seconda convocazione (che può aver luogo un'ora dopo quella fissata per la prima) qualunque sia il numero dei Delegati presenti o rappresentati.
  6. I Delegati presenti eleggono tra i Soci A.N.A. il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea, nonchè due o più Scrutatori.
  7. Possono intervenire all'Assemblea (senza diritto di parola e di voto) i Soci della Sezione non aventi l'incarico di Delegato purchè siano in regola con il pagamento della quota associativa annua.
  8. All'Assemblea, il Delegato ha diritto ad un voto.
  9. Ciascun Delegato non potrà rappresentare più di due Delegati del proprio Gruppo mediante delega scritta.


Art. 11 - FUNZIONI

  1. L'Assemblea dei Delegati di Sezione delibera con potere sovrano, nell'ambito dello Statuto Nazionale, sulle attività della Sezione.
  2. L'Assemblea dei Delegati discute e delibera sui seguenti argomenti:
    1. il rendiconto economico e finanziario dell'anno trascorso e un preventivo per l'anno entrante;
    2. la Relazione dei Revisori dei Conti;
    3. altri argomenti posti all'O.d.G. dal C.D.S. o che vi siano stati inseriti su richiesta scritta da parte del Collegio dei Revisori dei Conti o da un numero di Delegati che rappresenti almeno un quinto dei Soci e presentata al C.D.S. entro il 15 dicembre dell'anno precedente;
    4. Regolamento Sezionale e le eventuali modifiche;
    5. la quota associativa, con effetto dall'anno solare successivo; in caso di comprovata opportunità delega al C.D.S. entro limiti prestabiliti, tale determinazione.
  3. Procede alla votazione per eleggere:
    1. il Presidente della Sezione;
    2. i Consiglieri Sezionali ed i loro supplenti;
    3. i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed i loro supplenti;
    4. i membri della Giunta di Scrutinio;
    5. i Delegati all'Assemblea Nazionale dell'A.N.A.


Art. 12 - DELEGATI DI GRUPPO

  1. A ciascun Gruppo, ogni 25 Soci o frazione superiore a 12, spetta un Delegato all'Assemblea dei Delegati di Sezione.
  2. Il numero dei Delegati spettanti a ciascun Gruppo si determina in relazione al numero dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa alla fine dell'anno solare precedente.
  3. Il Capogruppo è di diritto Delegato del Gruppo e potrà farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta.
  4. Gli altri delegati sono eletti dall'Assemblea dello stesso e il relativo verbale verrà depositato in Sezione.
  5. Non potranno rivestire incarico di Delegato i Soci che ricoprono cariche sezionali di cui all'art. 9, comma 1, lett. c, d ed e.


Art. 13 - VOTAZIONI

  1. La Sezione trasmette, unitamente alla convocazione per l'Assemblea ed a ciascun Capogruppo, tanti biglietti di ammissione quanti sono i Delegati che spettano al Gruppo in conformità dell'art. 12 del presente Regolamento.
  2. Tali biglietti sono compilati e firmati dal Delegato e controfirmati dal Capogruppo.
  3. Non hanno facoltà di voto i Delegati che non siano provvisti di ammissione regolare.
  4. A parità di voti è eletto quello più giovane di età.
  5. Per l'elezione alle cariche sociali si procede a votazione mediante scheda segreta.
  6. Le altre votazioni avvengono per alzata di mano.
  7. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera viene presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.
  8. Il Presidente e il Segretario dell'Assemblea firmano il verbale e assieme agli Scrutatori, gli scrutini della stessa.
  9. Le deliberazioni dell'Assemblea, purchè valide secondo lo Statuto Nazionale ed il presente Regolamento Sezionale, vincolano tutti i Soci della Sezione.


Art. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

  1. L'Assemblea straordinaria discute e delibera esclusivamente su quanto posto all'O.d.G.
  2. Nel caso di vacanza delle cariche di cui all'art. 11, comma 3, del presente Regolamento, nell'ambito dell'Assemblea straordinaria potrà essere posta all'O.d.G. l'elezione di nuovi membri a copertura dei posti vacanti.
  3. Qualora il C.D.S. sia dimissionario oppure sia sciolto perchè è venuta meno la maggioranza dei componenti, il Presidente della Sezione convoca l'Assemblea Straordinaria dei Delegati con le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 11 del Regolamento Sezionale entro 40 giorni dall'avverarsi dell'una o dell'altra delle ipotesi sopra considerate.


PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Art. 15 - FUNZIONI

  1. Il Presidente della Sezione ha la firma di tutti gli atti della stessa. Per quelli di carattere amministrativo, economico e finanziario è necessario che la sua firma sia affiancata da quella del Tesoriere.
  2. Al Presidente spettano i seguenti compiti:
    1. Convoca e presiede le sedute del C.D.S. e del Comitato di Presidenza;
    2. Partecipa alle sedute della Protezione Civile della Sezione A.N.A. di Treviso e nomina il Coordinatore Sezionale e i Capi Squadra;
    3. Partecipa alle sedute del Comitato di Redazione del periodico "Fameja Alpina" e del Centro Studi;
    4. Partecipa alle sedute dei vari Comitati, Gruppi di lavoro e/o commissioni;
    5. Ripartisce, sentito il C.D.S., gli incarichi fra i Consiglieri e ha la facoltà di nominare annualmente o all'occorrenza, Commissioni composte da Consiglieri, Soci estranei al Consiglio, o persone al di fuori dell'Associaizone ma in grado di studiare e risolvere particolari problemi ed esigenze della Sezione stessa;
    6. Provvede all'esecuzione della deliberazionid dei suddetti Organi;
    7. Presenta al C.D.S. la Relazione Morale che sarà sottoposta all'Assemblea annuale dei Delegati di Sezione;
    8. Presenta agli Organi della Sezione ogni proposta che reputi opportuna in relazione al conseguimento degli scopi sociali;
    9. Vigila sull'andamento della Sezione e dei Gruppi;
    10. Cura i rapporti anche amministrativi, sia fra la Sede Nazionale e la Sezione sia fra questa e i Gruppi;
    11. Qualora lo consideri opportuno può intervenire di persona o per mezzo di un suo Delegato alle Assemblee di Gruppo ed alle riunioni delle Commissioni;
    12. Autorizza o meno, sentito il C.D.S., in caso di urgenza il Comitato di Presidenza, qualsiasi manifestazione o iniziativa pubblica di carattere alpino che i Gruppi debbono preventivamente richiedere;
    13. Partecipa alle sedute della Commissione Attività Sportive;
    14. sceglie e nomina tra i Consiglieri il proprio Vicaro che rimane in carica per un anno ed è rinnovabile sino a scadenza mandato.
  3. In caso di carenza nel funzionamento, o qualora la Commissione o il Gruppo di lavoro e/o il Comitato non abbiano la possibilità di provvedere alla propria organizzazione ovvero per qualsiasi altra causa di particolare gravità, il Presidente Sezionale, sentito il C.D.S. può formare o nominare altra Commissione, Gruppo di lavoro e/o Comitato.


Art. 16 -  ELEZIONE

  1. Il Socio in regola con il tesseramento che abbia maturato esperienza preferibilmente triennale in Consiglio Direttivo Nazionale, Consiglio Direttivo Sezionale o quale Capogruppo e che intenda candidarsi alla carica di Presidente della Sezione, formalizza la propria candidatura con lettera indirizzata al Presidente e depositata al protocollo presso la Segreteria della Sezione entro il 10 dicembre dell'anno precedente in cui si svolgerà l'Assemblea dei Delegati.
  2. Il Socio che ricopre cariche politico-amministrative deve obbligatoriamente rassegnare le proprie dimisisoni dalle stesse per potersi candidare alla carica di Presidente Sezionale.
  3. Al Consigliere in carica non è precluso di candidarsi a Presidente, quindi in tale ipotesi non ha alcun obbligo di rassegnare preventivamente le dimisisoni.
  4. Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta (50%+1) dall'Assemblea dei Delegati. Nel caso in cui nessun Candidato raggiunga la maggioranza prescritta si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due Candidati che hanno avuto il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio può essere effettuata in maniera palese, cioè per alzata di mano, su approvazione dell'Assemblea.
  5. Il mandato presidenziale ha durata triennale rinnovabile per una seconda volta consecutiva, indipendente dai mandati eventualmente ricoperti quale Consigliere sezionale.


Art. 17 - VICARIO

  1. Qualora per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni, il Vicario convoca entro 30 giorni l'Assemblea straordinaria dei Delegati per eleggere il nuovo Presidente.
  2. Nel caso di assenza temporanea o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vicario.
  3. Nel caso di assenza temporanea o di impedimento del Presidente e del Vicario, ne adempie le funzioni il Vicepresidente.
  4. Il Vicario coadiuva il Presidente e su delega dello stesso, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.
  5. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutto ciò che si riferisce ai Gruppi.


COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 18 - COMPOSIZIONE

  1. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidentte Sezionale, dal Vicario, dal Vicepresidente, dal Tesoriere, dal Segretario del C.D.S., dal Responsabile Organizzativo e dal Segretario di Sezione con funzioni di verbalizzante, se assente, sostituito da altro membro del Comitato.
  2. Il Comitato è convocato dal Presidente quando lo reputi opportuno oppure su richiesta scritta di almeno tre membri, telefonicamente o per via telematica.


Art. 19 - DELIBERAZIONI

  1. Il Comitato di Presidenza sovrintende alla gestione ordinaria della Sezione e, nei casi di assoluta comprovata urgenza, può prendere anche deliberazioni di straordinaria amminstrazione, purchè entro i limiti di competenza del C.D.S. Le deliberazioni sono sottoposte dal Presidente al C.D.S. per la loro ratifica alla successiva seduta.
  2. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno tre membri.
  3. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente Sezionale.
  4. Il Comitato di Presidenza redige l'ordine del giorno della riunione del C.D.S. contenente l'elenco degli argomenti di discussione.


CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - FUNZIONI

  1. Il Consiglio Direttivo Sezionale (C.D.S.) dà le direttive sull'attività della Sezione:
    1. Promuove le iniziative e le manifestazioni secondo i fini sociali;
    2. Amministra il patrimonio della Sezione per gli atti di straordinaria amministrazione;
    3. Delibera la convocazione dell'Assemblea dei Delegati di Sezione (anche in seduta straordinaria);
    4. Presenta annualmente a mezzo del Tesoriere il il rendiconto finanziario e quello preventivo all'Assemblea dei Delegati;
    5. Assiste i Gruppi e segue la loro attività attraverso i Consiglieri Sezionali;
    6. Autorizza la costituzione di nuovi Gruppi;
    7. Prende provvedimenti anche disciplinari di propria competenza nei confronti di Gruppi e Soci secondo le disposizioni dello Statuto Nazionale;
    8. All'occorrenza istituisce annualmente fra i propri membti ed i Soci, commissioni con particolari incarichi o affida questi ultimi a singoli membri o Soci;
    9. Da esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati di Sezione e cura l'osservanza dello Statuto Nazionale, del Regolamento Nazionale e del presente Regolamento Sezionale;
    10. Vigila sulla corretta gestione degli immobili, nonchè dei mobili, arredi, suppellettili vari di proprietà della Sezione.


Art. 21 - NOMINE

  1. Entro 30 (trenta) giorni dall'Assemblea dei Delegati di Sezione in cui avviene l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo Sezionale, questo viene riunito per la nomina delle cariche sociali:
    1. un Vicepresidente;
    2. il Tesoriere, possibilmente eletto nell'ambito del C.D.S.;
    3. il Responsabile Organizzativo, possibilmente eletto nell'ambito del C.D.S.;
    4. il Segretario del C.D.S., all'interno del C.D.S. stesso;
    5. il Direttore del periodico sezionale "Fameja Alpina";
    6. l'Addetto Stampa sezionale;
  2. Nomina inoltre, su indicazione dei rispettivi Comitati o Commissioni e alle rispettive scadenze (secondo i rispettivi regolamenti):
    1. Il Responsabile della Commissione Attività Sportive (possibilmente eletto nell'ambito del C.D.S.);
    2. il Responsabile del Centro Studi, eletto nell'ambito del C.D.S.);
    3. il Responsabile del Bosco delle Penne Mozze;
    4. il Coordinamento Giovani Sezionale;
    5. il Presidente della Commissione Sezionale Regolamento (CSR).
  3. I Responsabili, Direttori e Presidenti dei predetti Organi, se estranei al C.D.S. partecipano senza diritto di voto al Consiglio Direttivo Sezionale.
  4. Tutte le cariche ed incarichi di cui al presente articolo hanno durata triennale rinnvabile.


Art. 22 - CONVOCAZIONI E RIUNIONI

  1. Il C.D.S. è convocato dal Presidente della Sezione:
    1. quando egli lo reputi necessario e di norma ogni 30 giorni;
    2. quando gliene venga data motivata richiesta scritta da almeno 5 (cinque) membri del C.D.S. oppure dai Revisori dei Conti con l'indicazione precisa degli argomenti da porre all'orgine del giorno.
  2. Nei casi di cui al precedente punto "b" il Presidente fissa la seduta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
  3. Le convocazioni avvengono mediante invio di avviso scritto contenente l'ordine del giorno con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni salvo casi di urgenza nei quali l'avviso potrà essere fatto telefonicamente o per via telematica.


Art. 23 - DELIBERAZIONI

  1. Per la validità delle deliberazioni del C.D.S. è  necesaria la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Esse sono prese esclusivamente sugli argomenti posti all'O.d.G. a maggioranza dei presenti.
  2. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. E' necessario però il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti per decidere sullo scioglimento di un Gruppo o sulla radiazione di un Socio.
  3. Qualora la votazione sia fatta a scrutinio segreto, si intende inefficace la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole di metà soltanto dei presenti e può essere ripresentata nella seduta successiva.
  4. Eventuali mozioni o proposte di argomenti non all'ordine del giorno della seduta vanno rinviati per la discussione e la votazione alla seduta successiva.
  5. Il verbale della seduta è firmato da chi la presiede e dal Segretario del C.D.S.; in mancanza di quest'ultimo fa da Segretario verbalizzante un Consigliere appositamente nominato.



Art. 24 - DECADENZA CONSIGLIERE

  1. Il C.D.S. può dichiarare decaduto d'ufficio il Consigliere che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto alle sedute per 3 (tre) volte consecutive; in tal caso non potrà assumere carica sezionale alcuna per un periodo di tre anni. Il Consigliere che non partecipa al 50% delle riunioni del C.D.S. tenute nell'anno decade immediatamente. In tal caso non potrà assumere carica sezionale alcuna per un periodo di tre anni.


Art. 24bis - INCOMPATIBILITA' DI CARICHE

  1. La carica di Consigliere sezionale non è compatibile con le altre cariche associative, siano esse di grado superiore od inferiore. Il Socio dovrà rassegnare le proprie dimissioni nel caso andasse a ricoprire una nuova carica, soltanto a nomina avvenuta.


Art. 25 - SUPPLENZA CONSIGLIERE

  1. Quando un Consigliere Sezionale viene, per qualsiasi causa a mancare prima di aver esaurito il mandato triennale, si provvede alla sostituzione con il Supplente il cui nominativo è stato individuato dal Raggruppamento stesso ed indicato ai Delegati dalla Commissione Elettorale.
  2. I Supplenti che andranno a ricoprire i posti rimasti vacanti, acquisiranno l'anzianità del Consigliere Sezionale sostituito con decorrenza ed anzianità dalla ultima elezione di quest'ultimo senza acquisire di diritto ruoli e mansioni del predecessore, che dovranno essere nuovamente deliberate dal Consiglio.
  3. Il Supplente che subentra al Consigliere Sezionale eletto Presidente della Sezione è Consigliere effettivo e rimane in carica per un triennio, è rieleggibile per un mandato triennale.
  4. Il Candidato supplente indicato dal Raggruppamento alla Commissione Elettorale, a tale data dovrà aver rispettato l'obbligo di non aver ricoperto l'incarico di Consigliere sezionale nel triennio precedente.
  5. Nel caso in cui un Raggruppamento rimanga sguarnito del Consgliere Sezionale rappresentante, si provvederà alla nomina in occasione della prima Assemblea dei Delegati di Sezione.
  6. In caso di impossibilità temporanea, debitamente giustificata da parte del Consigliere Sezionale, il Supplente sopra descritto può presenziare alle sedute del C.D.S. con diritto di voto.


Art. 26 - TESORIERE

  1. Il Tesoriere risponde al C.D.S. e all'Assemblea dei Delegati di Sezione, della contabilità e dell'amministrazione, e predispone il rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo. Custodisce e tutela i valori affidatigli, esige le quote di associazione, liquida i mandati firmati dal Presidente.
  2. Ogni quadrimestre presenta la situazione contabile al C.D.S.
  3. Redige al termine di ogni anno la relazione finanziaria da presentare all'Assemblea ordinaria dei Delegati di Sezione.


Art. 27 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO SEZIONALE

  1. Il Segretario del C..D.S. sovrintende sul regolare funzionamento delle sedute, vigilando alla regolare applicazione dello Statuto Nazionale, dei Regolamenti Nazionale e Sezionale curando la stesura del verbale.
  2. Redige e tiene aggiornato, in collaborazione con il Responsabile Organizzativo, il calendario di tutte le manifestazioni a carattere Sezionale di cui all'art. 28.


Art. 28 - RESPONSABILE ORGANIZZATIVO

  1. Il Responsabile Organizzativo redige e tiene aggiornato in collaborazione con il Segretario del C.D.S. il calendario di tutte le manifestazioni a carattere sezionale quali:
    1. Adunata Nazionale;
    2. Raduno Triveneto;
    3. Adunata Sezionale;
    4. Cerimonie commemorative locali definite a carattere nazionale;
    5. Raduni di Gruppo;
    6. Scoprimenti di monumenti, cippi, lapidi o terghe;
    7. Giuramenti;
    8. Inaugurazioni sedi dei Gruppi;
    9. Consegne di nuovo Gagliardetto o Vessillo;
    10. Premiaizoni e consegne attestati.
  2. Pianifica con congruo anticipo ogni manifestazione o cerimonia in collaborazione con gli organizzatori.
  3. Presenzia alle manifestazioni o cerimonie sopra riportate, o delega a parteciparvi un sostituto informandone il Presidente di Sezione.
  4. Organizza gli ordini di sfilamento e le varie cerimonie in ottemperanza a quanto prescritto dal cerimoniale A.N.A. (Libretta).


Art. 29 - SEGRETARIO DELLA SEZIONE

  1. Con deliberazione sempre revocabile il C.D.S. può nominare anche fuori dal novero dei propri membri, con preferenza fra i Soci, il Segretario della Sezione.
  2. Il Segretario della Sezione povvede agli adempimenti burocratici ed è di supporto al Prersidente, al C.D.S., al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla Giunta di Scrutinio.
  3. Nell'esercizio delle sue funzioni può essere supportato da personale anche esterno alla Sezione, previo avallo del C.D.S.
  4. Deve tenere costantemente aggiornato il C.D.S. sulla scadenza delle cariche sociali, delle commissioni e comitati istituiti.
  5. Tenuto conto degli impegni sopra descritti può essere riconosciuto un rimborso soese.
  6. Se esterno al C.D.S., partecipa alle rinioni del Consiglio senza diritto di voto.


Art. 30 - REVISORI DEI CONTI

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza continua sulla legittimità della gestione economico-finanziaria della sezione e presenta all'Assemblea dei Delegati di Sezione la propria relazione sul rendiconto economico-finanziario.
  2. I Revisori dei Conti, eletti in numero di cinque (tre effettivi e due supplenti) dall'Assemblea dei Delegati di Sezione, restano in carica per un triennio e possono essere rieletti per un altro mandato consecutivo e poi per essere eletti nella stessa carica dovrà trascorrere almeno un triennio.
  3. Essi devono, entro 15 giorni dalla loro nomina, eleggersi un Presidente.
  4. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere Sezionale.
  5. Il Presidente del Collegio, o un suo delegato, deve pur senza diritto di voto partecipare alle riunioni del C.D.S.
  6. Nel caso di assenza da tre riunioni consecutive del Collegio senza giustificato motivo si applica ai Revisori dei Conti quanto è stabilito per il C.D.S.
  7. Delle riunioni del Collegio viene redato verbale.
  8. Qualora uno dei Revisori dei Conti cessi dalla carica, per qualsiasi ragione, gli subentra il supplente.


Art. 31 - GIUNTA DI SCRUTINIO

  1. La Giunta di Scrutinio ha i compiti ad essa affidati dallo Statuto Nazionale ed esamina entro 30 giorni dalla presentazione le domande di ammissione a Socio, dando il proprio motivato parere al C.D.S. redigendo apposito verbale.
  2. I Membri della Giunta di Scrutinio, eletti in numero di quattro (di cui uno supplente) dall'Assemblea dei Delegati, nominano al loro interno il Presidente della Giunta.
  3. I Membri della Giunta di Scrutinio rimangono in carica per un triennio e possono essere rieletti per un secondo mandato consecutivo; per essere eletti nella stessa carica trascorrerà almeno un triennio.
  4. La carica è inconpatibile con quella di Consigliere Sezionale.
  5. Nell'Assemblea dei Delegati la Giunta di Scrutinio provvede alla verifica dei poteri dei Delegati, prima che si apra la riunione.
  6. Nel caso di assenza da tre riunioni consecutive della Giunta senza giustificato motivo il membro è automaticamente decaduto e pertanto in questo caso, così come in caso di posti vacanti, si applica quanto disposto dall'art. 24 del presente Regolamento Sezionale.
  7. La giunta di scutinio verifica la compatibilità di elezione a Presidente della Sezione del Socio in base al Regolamento Nazionale vigente e al presente Regolamento.


COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 32 - COMPOSIZIONE

  1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il C.D.S. nomina al proprio interno la Commisisone Elettorale composta da 5 (cinque) membri più un supplente che non siano candidabili alle cariche sociali.
  2. La Commissione Elettorale è presiedura dal Vicepresidente o dal Consigliere avente la maggiore anzianità di nomina in C.D.S.


Art. 33 - FUNZIONI

  1. La Commissione Elettorale ha il compito di:
    1. Convocare i Capigruppo dei singoli Raggruppamenti per raccogliere i nominativi da questi proposti alle cariche elettive sezionali, vagliare se l'indicazione è fatta secondo le disposizioni del vigente Regolamento e verificare che in ogni momento e per ogni Raggruppamento non vi siano vacanze rappresentative (Consigliere e Supplente);
    2. predisporre le schede per la votazione nel modo più chiaro e semplice possibile;
    3. predisporre ogni altra operazione inerente alle elezioni che riterrà necessario;
  2. Le operazioni di competenza della Commissione Elettorale vengono completate almeno 15 giorni prima dell'Assemblea dei Delegati di Sezione.


Art. 34 - LISTE DEI CANDIDATI

  1. Ciascun Raggruppamento propone alla Commissione Elettorale un Socio per la candidatura di Consigliere Comunale scegliendolo preferibilmente tra Soci che abbiano maturato esperienza in cariche o incarichi di Gruppo, ed il suo Supplente.
  2. Il C.D.S. propone alla Commissione Elettorale:
    1. i nominativi dei Soci per la candidatura alla carica di Revisori dei Conti;
    2. i nominativi dei Soci per la Giunta di Scrutinio.
  3. Di ogni Socio Candiato, in regola con il tesseramento, occorre allegare la dichiarazione di accettazione della candidatura.
  4. La Sezione, ricevuto l'elenco dei candidati per ciascuna delle cariche elettive sezionali, provvede attraverso la Commissione Elettorale a compilare le rispettive liste contenenti tutti i nominativi dei candidati, segnando a lato di ciascuno di essi il Raggruppamento che lo ha presentato.
  5. Le liste sono compilate per ordine di Raggruppamento.


Art. 35 - DELEGATI NAZIONALI

  1. I Delegati all'Assemblea Nazionale A.N.A. vengono proposti dal C.D.S. e preferibilmente individuati tra gli stessi Consiglieri.


Art. 36 - VITA DEI GRUPPI, I GRUPPI ALPINI

Vedi "Allegato 1" - Linee guida per il Regolamento dei Gruppi, parte costituente il presente Regolamento.


Art. 37 - RAGGRUPPAMENTI

  1. Per esigenze funzionali ed una migliore efficienza dei Gruppi, questi sono riuniti in 20 Raggruppamenti (vedi  Allegato "A"), modificabili a cura del C.D.S., quando è accertata una variazione sensibile del numero dei Soci o per altra ragione di carattere tecnico organizzativo sezionale.
  2. Ogni Raggruppamento è rappresentato e coordinato da un Consigliere Sezionale, il quale concorre personalmente in seno al C.D.S. alla conduzione della Sezione in ottemperanza alle esigenze dei Gruppi che rappresenta.
  3. Alla scadenza del mandato, lo stesso verrà sostituito da un altro Socio iscritto ad un dei Gruppi del medesimo Raggruppamento.
  4. L'indicazione a ricoprire la carica di Consigliere Sezionale dovrà ottenere i consenti da parte dei presenti alla riunione che sarà ritenuta valida se composta dalla maggioranza dei Capigruppo o dei loro delegati.


Art. 38 - PERIODICO SEZIONALE

  1. Il periodico della Sezione è "Fameja Alpina" e di norma esce quadrimestralmente.
  2. Il Presidente della Sezione fa parte di diritto a detto Comitato che è composto da almeno altri quattro membri.
  3. Il Comitato decide sulle pubblicazioni da inserire nel periodico conformemente al Regolamento interno di redazione, vedi allegato "1".
  4. Il Direttore Responsabile ed i membri del Comitato di Redazione resteranno in carica per una durata uguale al mandato triennale del Presidente sezionale.
  5. Il Direttore Responsabile, se estraneo al C.D.S., partecipa senza diritto di voto al Consiglio quando all'ordine del giorno sono previsti argomenti di interesse o comunque da proporre allo stesso Consiglio.
  6. Il Direttore Responsabile convoca, nelle forme ritenute appropriate e più idonee, il Comitato di Redazione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità od opportunità, dandone avviso al Presidente di Sezione.


Art. 39 - PROTEZIONE CIVILE SEZIONALE

Vedi allegato "2" - Regolamento dell'Unità Sezionale di Protezione Civile, parte costituente parte integrante del presente Regolamento.


Art. 40 - ATTIVITA' SPORTIVE

  1. Attività sportive sono quelle discipline di fatto esercitate in Sezione nel rispetto delle disposizioni specificatamente dettate dall'A.N.A. Nazionale e dalla Sezione stessa.
  2. Ogni disciplina esprime un proprio rappresentante così da formare una Commissione la quale, in conformità dell'art. 21, comma 2, lett. a), comunicherà al C.D.S. l'indicazione del responsabile di Commissione.
  3. Il Responsabile e il Coordinatore se esterni al C.D.S. parteciperanno senza diritto di voto al Consiglio quando all'ordine del giorno vi siano argomenti di loro competenza.


Art. 41 - CENTRO STUDI

  1. Tutte le attività culturali in appresso indicate rientrano nella sfera di competenza del Centro Studi Sezionale:
    1. "Libro Verde": raccolta di dati e informazioni sulle attività di solidarietà;
    2. "Parole attorno al fuoco": premio letterario nazionale, in collaborazione con il Gruppo di Arcade;
    3. "Fotografare l'adunata": concorso fotografico nazionale;
    4. "Portello Sile": centro espositivo museale della Sezione;
    5. Biblioteca: raccolta e gestione di libri e pubblicazioni che riguardino, in particolare, la storia degli Alpini sia durante le guerre che in periodo di pace, con relativa catalogazione;
    6. Cori e Fanfare A.N.A. Sezionali;
    7. Scuole: coordinamento di attività e progetti, di iniziativa sezionale e nazionale; sostegno delle iniziative a manifestazioni organizzate dai Gruppi e rivolti alle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio di competenza e cura dei rapporti con le autorità scolastiche;
    8. Musei: raccolta informazioni su siti e situazioni inerenti attività museali nel teritorio sezionale, con particolare riferimento a quelli che in tutto o in arte custodiscano reperti e documenti riguardanti la storia degli Alpini in pace e in guerra;
    9. Monumenti e Sacrati: informazioni e operazioni di presenza circa monumenti e sacrari anche fuori del territorio di diretta competenza come da convenzioni in atto tra Onocaduti e A.N.A. Nazionale;
    10. Celebrazioni: raccolta informazioni su mostre, conferenze e presentazioni relative a occasioni di particolare interesse storico, antropologico e geografico.
  2. Rientrano inoltre nell'ambito di attività del Centro studi Sezionale tutte le attività di collaborazione e contatti intersezionali e nazionali, da e verso altri Centri studi, la progettazione e il sostegno delle attività culturali che possano interessare gli alpini e il territorio della Sezione e l'attività di sostegno, supporto e indirizzo per le attività culturali organizzate dai Gruppi.
  3. Il Consiglio Sezionale provvederà a mantenere aggiornato l'elenco di cui ai punti 1. e 2.
  4. Il Responsabile del Centro Studi di cui all'art. 29, comma 2. lett. d. del Regolamento può delegare le funzioni di coordinamento di ciascun settore, indicate al precedente comma 1 e si fa garante della corretta gestione delle attività.
  5. Al Consiglio Sezionale e in caso di urgenza al Presidente è in ogni caso riservata la facoltà di intervenire per disporre la modifica o interdire lo svolgimento di qualsiasi attività ritenuta non conforme agli interessi della Sezione o in contrasto con norme statutarie o regolamentari.


Art. 42 - COORDINAMENTO GIOVANI

  1. Per quanto concerne la nomina del Coordinatore Commissione Giovani, si fa riferimento all'art. 21 del presente Regolamento. Per quanto riguarda i compiti e finalità si recepisce quanto disposto dall'A.N.A. Nazionale.


Art. 43 - COMMISSIONE SEZIONALE REGOLAMENTO

  1. Il Presidente della Commissione viene individuato tra i Consiglieri conformemente all'art. 21, comma 2. lett. e). Egli a sua volta, sentito il Presidente, nomina i membri della Commissione nel numero di 6 (sei) anche esterni ai C.D.S.. La composizione verrà presentata al primo C.D.S. utile per la ratifica.
  2. Il Segretario della Commissione verrà nominato nella prima riunione.


Art. 44 - ANNO SOCIALE

  1. L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre


Art. 45 - INCASSI E PAGAMENTI ANNO SOCIALE

  1. Per la gestione ordinaria di proprie disponibilità finanziarie, la Sezione può intrattenere rapporti di conto corrente con istituti bancari i postali.
  2. Il fondo cassa in contanti deve essere limitato all'importo strettamente indispensabile per le spese correnti della Segreteria.
  3. All Presidente della Sezione viene messa a disposizione un'anticipzione di cassa per le spese correnti da lui sostenute nell'espletamento del suo incarico.


Art. 46 - SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

  1. Lo scioglimento della Sezione è deliberato da un'Assemblea straordinaria dei Delegati. Per la validità dell'Assemblea dovranno essere presenti almeno i 2/3 dei Delegati.
  2. Le delibere relative sono valide se esprimono la maggioranza dei 2/3 dei presenti votanti.
  3. In caso di mancanza di quorum  nella prima e nella seconda convocazione, nella terza convocazione lo scioglimento della Sezione potrà essere deliberato con la votazione favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti, qualsiasi sia il loro numero.


Art. 47 - GRATUITA'

  1. Salvo quanto previsto dall'art. 29 (Segretario della Sezione) tutte le cariche sociali sono esercitate gratuitamente.
  2. Il C.D.S. può autorizzare il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai Consiglieri e ai Soci, che siano stati preventivamente autorizzati.


Art. 48 - AUTORIZZAZIONI

  1. Non sono ammesse iniziative di Soci o di singoli Gruppi:
    1. prese in nome della Sezione, qualora questa non le abbia debitamente autorizzate per mezzo dei propri Organi competenti;
    2. in concomitanza ed in concorrenza con quelle promosse dalla Sezione o a discapito della medesima, senza previa autorizzazione della stessa.


Art. 49 - RESPONSABILITA'

  1. Con l'iscrizione alla Sezione per mezzo dei Gruppi i Soci accettano incondizionatamente il presente Regolamento ed esonerano l'A.N.A., la Sezione ed i Gruppi da qualsiasi responsabilità nel caso subiscano danni a cose proprie o infortuni ovvero abbiano provocao danni di qualsiasi entità a terzi in occasione di manifestazioni ed altre attività sociali.


Art. 50 - REGOLAMENTI INTEGRATI

  1. Formano parte integrante del presente Regolamento:
    1. la suddivisione territoriale in 20 Raggruppamenti indicata nell'allegato "A";
    2. i Regolamenti di cui agli articoli 38, 39 e 41 del presente Regolamento, nonchè le disposizioni per l'assegnazione dei Raduni sezionali e delle Assemblee dei Capigruppo di cui agli allegti "B" e "C".


Art. 51 - INTERPRETAZIONE

  1. Per tutto ciò che non è particolarmente previsto nel presente Regolamento Sezionale e per quanto non potrà essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto Nazionale e del Regolamento Nazionale.



Art. 52 - ENTRATA IN VIGORE

  1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'approvazione da parte del Consiglio Nazionale dell'A.N.A.





Allegato "A"

SUDDIVISIONE TERRITORIALE DELLA SEZIONE IN 20 RAGGRUPPAMENTI





Allegato "B"

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ADUNATE SEZIONALI
E DELLE ASSEMBLEE DEI CAPIGRUPPO

Modalità di assegnazione

  1. Il Gruppo, i Gruppi e/o i Raggruppamenti che intendono organizzare un Raduno Sezionale o una riunione dei Capigruppo, devono presentare richiesta scritta alla Sezione protocollandola in Segreteria e per conoscenza al Consigliere di Raggruppamento, depositandola nel periodo intercorrente dal 1° maggio al 30 settembre due anni prima per il Raduno sezionale e un anno prima per la riunione dei Capigruppo.
  2. Il C.D.S. entro il 31 dicembre di ogni anno, in base alle richieste pervenute decide a chi assegnare le manifestazioni di cui al comma precedente.
  3. Il Raduno Sezionale dovrà svolgersi nel terzo o quarto fine settimana del mese di settembre, salvo eccezioni motivate e autorizzate dal C.D.S., mentre la riunione di Capigruppo la terza domenica di Novembre.
  4. La domanda di assegnazione del Raduno Sezionale dovrà espressamente prevedere:
    1. l'assunzione a carico dei Gruppi o Raggruppamenti richiedenti, di tutte le spese di organizzazione delle diverse manifestazioni collaterali, tranne quelle riguardanti la cerimonia e sfilata finale con una sola fanfara, che saranno a carico della Sezione;
    2. la garanzia della presenza alla manifestazione di almeno due fanfare;
    3. l'osservanza di tutte le indicazioni e/o prescrizioni dettate dalla Sezione attraverso il Vicepresidente nominato dal C.D.S. per sovrintendere alla regolare programmazione dell'evento e il Responsabile Organizzativo.
  5. Per quanto riguarda la riunione dei capigruppo, alla Sezione competono sia il costo del pranzo offerto al Presidente, ai Consiglieri Sezionali ed ai Capigruppo, sia l'introito derivante dalla sottoscrizione a premi.
  6. Il C.D.S. provvede all'assegnazione delle due manifestazioni in base ai seguenti criteri:
    1. rotazione all'interno della Sezione;
    2. inaugurazioni di sedi, monumenti o altre manifestazioni di carattere sezional;
    3. ricorrenza anniversari decennali;
    4. la richiesta da parte di un Raggruppamento ha la precedenza rispetto alla richiesta di un Gruppo, così come verrà data la preferenza ai Gruppi e/o Raggruppamenti che forniscono in proprio i pasti, dei quali dovranno preventivamente indicare il costo a carico della Sezione.




CERIMONIE

Per tutte le altre cerimonie si fa riferimento alla "Libretta cerimoniale A.N.A."


Allegato "C"

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL DISCO SEZIONALE,
DEGLI STRISCIONI, DELLE BANDIERE, E SULLA PARTECIPAZIONE DELLE FANFARE
ALLE ADUNATE NAZIONALI E RADUNI DEL 3° RAGGRUPPAMENTO

  1. Il Disco Sezionale, gli Striscioni Sezionali e le bandiere da portare per lo sfilamento all’Adunata Nazionale e al Raduno del 3° Raggruppamento sono di anno in anno assegnati ai Raggruppamenti della Sezione come da tabella in calce.
  2. I Consiglieri Sezionali di riferimento dei Raggruppamenti, in accordo con il Responsabile organizzativo, organizzano ed assegnano di comune accordo con i Capigruppo il Disco sezionale, gli Striscioni e le bandiere.

PARTECIPAZIONE DELLE FANFARE

  1. Il Consiglio sezionale stabilisce di volta in volta il numero delle Fanfare che parteciperanno all’Adunata Nazionale, al Raduno del 3° Raggruppamento e al Raduno Sezionale e il relativo rimborso.
  2. La graduatoria sarà secondo l'ordine di presentazione della richiesta di partecipazione.
  3. Le Fanfare devono avere repertorio alpino e concordare i brani con il Cerimoniere.

CORI

  1. Nei Cori A.N.A. Sezionali, potranno portare il cappello alpino solo ed esclusivamente i Soci ordinari. Ai soci Aggregati o Amici è concesso portarlo limitatamente alla durata delle esibizioni.

ASSEGNAZIONE DISCO, STRISCIONI E BANDIERE

Ogni anno, sia per l’Adunata Nazionale che per il Raduno del 3° Raggruppamento, un quarto dei Raggruppamenti, ovvero cinque, saranno incaricati di portare, a rotazione:
  1. Il Disco Sezionale
  2. Lo striscione “Sezione di Treviso”
  3. Lo striscione “a tema”
  4. Lo striscione “Terra del Grappa, del Piave, del Montello”
  5. Lo striscione “Gli Alpini donano per l’AVIS-AIDO-ADMO”
  6. Le 89 bandiere
secondo il seguente schema:
  • Primo anno: Raggr. 1 il Disco sezionale, il Raggr. 2 lo striscione “Sezione di Treviso”, il Raggr. 3 lo striscione “a tema”, il Raggr. 4 lo striscione “Terra del Grappa, del Piave, del Montello, il Raggr. 5 lo striscione “Gli Alpini donano per l’AVIS-AIDO-ADMO”; i cinque Raggruppamenti porteranno inoltre le 89 bandiere;
  • Secondo anno: Raggr. 6 il Disco sezionale, il Raggr. 7 lo striscione “Sezione di Treviso”, il Raggr. 8 lo striscione “a tema”, il Raggr. 9 lo striscione “Terra del Grappa, del Piave, del Montello, il Raggr. 10 lo striscione “Gli Alpini donano per l’AVIS-AIDO-ADMO”; i cinque Raggruppamenti porteranno inoltre le 89 bandiere;
  • Terzo anno: Raggr. 11 il Disco sezionale, il Raggr. 12 lo striscione “Sezione di Treviso”, il Raggr. 13 lo striscione “a tema”, il Raggr. 14 lo striscione “Terra del Grappa, del Piave, del Montello, il Raggr. 15 lo striscione “Gli Alpini donano per l’AVIS-AIDO-ADMO”; i cinque Raggruppamenti porteranno inoltre le 89 bandiere;
  • Quarto anno: Raggr. 16 il Disco sezionale, il Raggr. 17 lo striscione “Sezione di Treviso”, il Raggr. 18 lo striscione “a tema”, il Raggr. 19 lo striscione “Terra del Grappa, del Piave, del Montello, il Raggr. 20 lo striscione “Gli Alpini donano per l’AVIS-AIDO-ADMO”; i cinque Raggruppamenti porteranno inoltre le 89 bandiere.
Si riprenderà con i primi cinque Raggruppamenti, assegnando il Disco al Raggr. 2, lo striscione “Sezione di Treviso” al Raggr. 3, lo striscione a tema al Raggr. 4, lo striscione “Terra del Grappa, del Piave, del Montello” al Raggr. 5, lo striscione “Gli Alpini donano per l’AVIS-AIDO-ADMO” al Raggr. 1; sempre i cinque Raggruppamenti porteranno le 89 bandiere.
Si procederà con lo stesso metodo negli anni successivi. Il Responsabile organizzativo terrà nota, di anno in anno, delle assegnazioni in modo che possano avvenire con regolare rotazione secondo il metodo indicato.
Le assegnazioni tra i Raggruppamenti di turno potranno seguire anche un ordine diverso, ai sensi del comma 2) del presente Regolamento.
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